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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al n. 1 dell'art. 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294, e' aggiunto
il seguente comma:
"Alla rivalutazione delle attivita' patrimoniali dell'I.N.A.,
esistenti al 31 dicembre 1953, da effettuarsi non oltre il secondo
esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO -
GONELLA - TAVIANI
- TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA