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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di caropane spettante ai salariati fissi obbligati o
comunque denominati, ai braccianti avventizi ed alle maestranze
agricole che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui, di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio
1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, e'
soppressa.