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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le
disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile
1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18
febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di
cui agli articoli seguenti.