Legge Ordinaria n. 1095 del 15/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1959 n. 312)
Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali del Corpi di Stato Maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  numero  delle  promozioni  annuali  dei tenenti di vascello del
ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, stabilito dalla tabella n.
2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevato a 42, 43 e
44, rispettivamente per gli anni 1959, 1960 e 1961.
  Per  l'anno 1959, in aggiunta al quadro di avanzamento gia' formato
per  lo  stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro
di  avanzamento  per  le  promozioni  da effettuare in piu' di quelle
stabilite  dalla  suddetta  tabella. Per la formazione di tale quadro
l'aliquota   di   ufficiali   non  ancora  valutati  da  ammettere  a
valutazione  e'  determinata  con riferimento alla data del 31 agosto
1959 ed e' costituita da 19 ufficiali.
  Per l'anno 1960, in aggiunta al quadro ordinario di avanzamento per
lo stesso anno, si procedera' alla formazione di un secondo quadro di
avanzamento  per  le  promozioni  da  effettuare  in  piu'  di quelle
stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro la
aliquota  di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione
e'  determinata  alla  data del 30 giugno 1960. Per il secondo quadro
l'aliquota stessa e' costituita da 20 ufficiali.
  Gli  ufficiali  iscritti  nel  secondo quadro di avanzamento per il
1959 e per il 1960 sono promossi dopo l'ultimo ufficiale iscritto nel
primo quadro degli stessi anni.
  Per  l'anno  1961  l'aliquota  di  ufficiali non ancora valutati da
ammettere a valutazione e' determinata alla data del 15 dicembre 1960
ed e' costituita da 60 ufficiali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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