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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero delle promozioni annuali dei tenenti di vascello del
ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, stabilito dalla tabella n.
2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevato a 42, 43 e
44, rispettivamente per gli anni 1959, 1960 e 1961.
Per l'anno 1959, in aggiunta al quadro di avanzamento gia' formato
per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro
di avanzamento per le promozioni da effettuare in piu' di quelle
stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro
l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a
valutazione e' determinata con riferimento alla data del 31 agosto
1959 ed e' costituita da 19 ufficiali.
Per l'anno 1960, in aggiunta al quadro ordinario di avanzamento per
lo stesso anno, si procedera' alla formazione di un secondo quadro di
avanzamento per le promozioni da effettuare in piu' di quelle
stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro la
aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione
e' determinata alla data del 30 giugno 1960. Per il secondo quadro
l'aliquota stessa e' costituita da 20 ufficiali.
Gli ufficiali iscritti nel secondo quadro di avanzamento per il
1959 e per il 1960 sono promossi dopo l'ultimo ufficiale iscritto nel
primo quadro degli stessi anni.
Per l'anno 1961 l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da
ammettere a valutazione e' determinata alla data del 15 dicembre 1960
ed e' costituita da 60 ufficiali.