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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono
prorogate, con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente
legge, a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in
vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle
per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo
quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di
revisione di film.
I film, la cui lavorazione sia in corso da data anteriore
all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che regoleranno le
provvidenze per la cinematografia saranno dichiarati nazionali se
riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9
della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati dagli articoli 6 e 7
della legge 31 luglio 1956, n. 897, e potranno fruire delle
provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, salvo
disposizioni piu' favorevoli della nuova legge.