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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n.
415, e' prorogato di altri sei mesi e andra' a scadere col 30 giugno
1960.