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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nei confronti dei candidati riusciti idonei, oltre il numero dei
vincitori, nel concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista,
bandito con il decreto Ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630, puo'
essere esercitata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la facolta' accordata al direttore generale
delle ferrovie dello Stato dal terzo comma dell'art. 16 dello stato
giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con
legge 26 marzo 1958, n. 425.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli GONELLA