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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 26 marzo 1959, n. 178, e' sostituito dal
seguente:
"Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, e' autorizzato
ad affidare all'industria privata, mediante pubblica gara o a
licitazione privata, con decorrenza dal 1 luglio 1960, l'esercizio
dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di
carattere locale di cui all'art. 2.
Fino al 30 giugno 1960, i servizi attualmente esercitati
continueranno ad essere regolati dalle norme di cui al regio
decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10
giugno 1937, n. 1002; al decreto del Capo del Governo 10 agosto 1937;
alla legge 16 giugno 1939, n. 949; ed alla legge 23 gennaio 1941, n.
52".