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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al
Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati a
seguito delle elezioni indette con il decreto Ministeriale 10
novembre 1956, n. 20 T, e' prorogata al 30 giugno 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA