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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi
sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui
all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' conferita una
ulteriore assegnazione di 300 milioni di lire, che fara' carico allo
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio finanziario 1959-60.