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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di
piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione
dell'acqua invasata destinati alla irrigazione ed alla
fertirrigazione dei terreni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI
- RUMOR - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA