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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I professori assunti in ruolo universitario per effetto dell'art.
16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,
conservano l'ufficio di professore di ruolo, ai fini
dell'insegnamento e della direzione del relativo Istituto, fino a
tutto l'anno accademico in cui, compiuto il 75° anno di eta', vengono
collocati a riposo in conformita' delle disposizioni contenute
nell'art. 19 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,
citato.
Ai professori stessi e' data, tuttavia, la possibilita' di chiedere
il collocamento fuori ruolo con l'inizio dello anno accademico
successivo a quello durante il quale compiono il 70° anno di eta'.