Legge Ordinaria n. 1120 del 22/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1960 n. 2)
Disposizioni concernenti i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  professori  assunti in ruolo universitario per effetto dell'art.
16  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,
conservano    l'ufficio    di    professore   di   ruolo,   ai   fini
dell'insegnamento  e  della  direzione  del relativo Istituto, fino a
tutto l'anno accademico in cui, compiuto il 75° anno di eta', vengono
collocati  a  riposo  in  conformita'  delle  disposizioni  contenute
nell'art.  19  del  decreto  luogotenenziale  5  aprile 1945, n. 238,
citato.
  Ai professori stessi e' data, tuttavia, la possibilita' di chiedere
il  collocamento  fuori  ruolo  con  l'inizio  dello  anno accademico
successivo a quello durante il quale compiono il 70° anno di eta'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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