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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le ferrovie ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, la somma effettivamente necessaria per i lavori
relativi agli impianti fissi sara' determinata con dedizione non
soltanto dei valori di ricupero dei materiali e degli impianti non
utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la
modernizzazione, ma anche del valore di ricupero delle aree e dei
fabbricati da abbandonare per la esecuzione di previste varianti di
tracciato.