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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589,
sono applicabili, a tutti gli effetti, ai Comuni sedi di carceri
mandamentali, per l'esecuzione di tutte le opere relative al servizio
carcerario previste nelle disposizioni di cui all'art. 15, lettera e)
della legge 29 novembre 1941, n. 1405.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - GONELLA
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA