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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per un ulteriore sviluppo del piano di ammodernamento e di
potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato, previsto
dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 289, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 175.000 milioni.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad
assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata al comma
precedente, per l'esecuzione delle opere e delle forniture richieste
dalla realizzazione del piano suddetto.
Per il raggiungimento delle finalita' del piano previsto dal primo
comma e particolarmente per la produzione di energia elettrica o per
lo sfruttamento di altre fonti di energia, nonche' per ogni altra
esigenza connessa con l'esercizio ferroviario, potra' essere
autorizzata, con decreti del Ministro per i trasporti di concerto col
Ministro per il tesoro, la destinazione di parte della somma ivi
indicata e fino alla concorrenza dello importo massimo di lire 9000
milioni, per la costituzione o per l'aumento del capitale di enti
gia' costituiti, o da costituire, rimanendo la titolarita' e la
gestione dei capitali medesimi di pertinenza dell'Amministrazione
ferroviaria.