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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di
cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone
residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso
di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose
trasportate.
Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto
fisso dovuto e' di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di
tonnellata di cose trasportate.
Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio
effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.