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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di
funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del
diritto privato, di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 settembre
1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, e'
elevato a lire 60.000.000, per la durata di due anni, a decorrere
dallo esercizio finanziario 1959-60.