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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo unico.
Il termine previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1443, col quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad
emanare uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per
apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante
organiche degli uffici giudiziari, e' prorogato di mesi sei.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA