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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione
degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19
settembre 1957.