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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine stabilito dall'art. 4 della legge 8 marzo 1949, n. 105,
e' fissato al 23 aprile 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - GONELLA -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA