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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi internazionali:
a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la
registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio
riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno
1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a
Nizza il 15 giugno 1957;
b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si
applicano i marchi di fabbrica o di commercio.