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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge 26
marzo 1958, n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima
attuazione della legge stessa, il Ministro per i trasporti, nel
determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche
ivi previste, puo', ai soli fini degli inquadramenti e delle
sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima,
effettuare spostamenti di posti anche da una pianta organica
all'altra, fermi rimanendo il limite complessivo dei posti ed il
limite della spesa stabilita dalle norme in vigore.