Legge Ordinaria n. 1202 del 30/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1960 n. 18 e errata-corrige 26/02/1960, n. 49)
Interpretazione autentica dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  seconda  parte  dell'ultimo  comma dell'art. 175 della legge 26
marzo  1958,  n.  425,  si  interpreta  nel  senso  che,  nella prima
attuazione  della  legge  stessa,  il  Ministro  per i trasporti, nel
determinare  le  opportune  ripartizioni in relazione alle qualifiche
ivi  previste,  puo',  ai  soli  fini  degli  inquadramenti  e  delle
sistemazioni  stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima,
effettuare   spostamenti  di  posti  anche  da  una  pianta  organica
all'altra,  fermi  rimanendo  il  limite  complessivo dei posti ed il
limite della spesa stabilita dalle norme in vigore.
 

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