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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di
cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, e' autorizzato per
l'esercizio 1959-60 un ulteriore limite d'impegno di lire
131.625.000. La somma complessiva di lire 4.606.875.000 occorrente
per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente, sara'
inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa
del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione,
rispettivamente, di annue lire 121.000.000 e lire 10.625.000
dall'esercizio 1959-60 all'esercizio 1993-94.