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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata
dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione
all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere
all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune
aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli
impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comune di nuova
istituzione, sono prorogate fino a tutto l'esercizio 1964-65.