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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la
legge 2 febbraio 1959, n. 31, per il versamento al Fondo per
l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942,
n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n.
1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e
capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle
disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.