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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo periodo del comma secondo dell'art. 18 del regio
decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, e' sostituito come segue:
"Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato
di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di eta'".