Legge Ordinaria n. 1232 del 30/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1960 n. 27)
Modifica dell'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  17  della  legge  13  marzo 1958, n. 250, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere
presentate  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale entro il
31 dicembre 1960".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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