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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e' sostituito dal
seguente:
"Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere
presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il
31 dicembre 1960".