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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile
1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA