Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I funzionari ed agenti di cui all'art. 41 del regio decreto-legge
15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n.
562, contenente norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti
agrari, hanno facolta' di accedere liberamente, anche di notte, nei
locali menzionati nell'art. 95 del regolamento d'esecuzione,
approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per effettuare
il prelievo dei campioni delle sostanze e dei prodotti ivi esistenti
ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - GONELLA
- TAVIANI - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA