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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' avvalersi di
assuntori per l'espletamento dei seguenti servizi:
1) servizi di stazione;
2) servizi di fermata;
3) servizi di custodia di passaggi a livello presenziati;
4) servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea, con
presenziamento.