Legge Ordinaria n. 1254 del 30/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1960 n. 31)
Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  comma  ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
va cosi' interpretato:
  "Tutti   i   concessionari  di  grandi  derivazioni  di  acqua  per
produzione  di  forza  motrice,  quando  le opere di presa o di prima
presa,   nel  caso  di  impianti  a  catena  o  in  serie,  anche  se
appartenenti  a  piu'  concessionari,  o il massimo rigurgito a monte
determinato  dalla  presa  stessa  ricadano  in  tutto o in parte nel
perimetro  dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del
sovracanone  annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media
concessa.
  Il  sovracanone  e'  dovuto anche se sulla relativa concessione non
gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell'art. 52 del
testo  unico  11  dicembre  1933,  n.  1775, ed anche se si tratti di
concessione  anteriore  al  decreto luogotenenziale 20 novembre 1916,
numero  1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in
parte dal canone demaniale".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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