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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
va cosi' interpretato:
"Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per
produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima
presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se
appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte
determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel
perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del
sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media
concessa.
Il sovracanone e' dovuto anche se sulla relativa concessione non
gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell'art. 52 del
testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di
concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916,
numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in
parte dal canone demaniale".