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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui
beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle
ferrovie dello Stato anche quando la pubblicita' stessa sia visibile
o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali,
nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee.
La pubblicita' di cui al comma precedente e' esercitata
dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o
mediante concessione.
Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n.
608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive
modificazioni, relativamente alla pubblicita' impiantata in sede
privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonche' le disposizioni che
regolano la pubblicita' nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1959
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA