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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'erogazione di contributi a carico del bilancio
dello Stato a favore di manifestazioni fieristiche di interesse
internazionale e nazionale e che contribuiscano all'incremento
economico della produzione e degli scambi. Tali contributi sono
stabiliti nella misura di lire cento milioni per l'esercizio il
1957-58, di lire duecento milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire
cento milioni per gli esercizi successivi.
La concessione dei contributi i disposta con decreto del Ministro
per l'industria e per il commercio.