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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la
concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli
impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia
a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri
enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in
locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
Detti alloggi possono essere costruiti anche in localita' che non
siano capoluoghi di Provincia.