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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa massima di lire 600.000.000 quale
contributo alle provvidenze adottate a favore del personale
licenziato dal bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con
l'Alta Autorita' della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute al
paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse
al Trattato che istituiva la Comunita' Europea del Carbone e
dell'Acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla
Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.
La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma e'
limitata al personale licenziato successivamente al 1 dicembre 1957 e
che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalla legge 12
ottobre 1956, n. 1324.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sara'
provveduto al rimborso alla Societa' mineraria carbonifera sarda
delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli
aventi diritto.