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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e
farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97,
prorogate con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, sono ulteriormente
prorogate di un altro anno a partire dal 10 marzo 1959.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - GIARDINA
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA