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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo
contributo per il settore dell'industria della Cassa unica degli
assegni stessi, nonche' gli assegni familiari e il relativo
contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi
rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle
misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge.
Nulla e' innovato alla norma di cui all'art. 10 della legge 13
marzo 1958, n. 250, agli effetti del computo del contributo nei
confronti dei pescatori.