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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, e' sostituito dal
seguente:
"Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e' ridotto a due anni, salvo la
facolta', del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di
comprovata necessita', per un periodo non superiore, nel complesso, a
tre anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - GONELLA
- TAMBRONI - TAVIANI
MEDICI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA