Legge Ordinaria n. 168 del 18/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1959 n. 94)
Elevazione da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 della spesa per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C.E.C.A.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  elevata da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 la spesa massima
autorizzata  con l'art. 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1324, quale
contributo   alle   provvidenze   adottate  a  favore  del  personale
licenziato  dal  bacino  carbonifero  del  "Sulcis"  e concordate con
l'Alta Autorita' della C.E.C.A. in relazione alle norme contenute nel
paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse
al  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  - Europea del Carbone e
dell'Acciaio,  firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla
Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766.
 

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