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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, e' autorizzato
ad affidare all'industria privata, mediante pubblica gara o a
licitazione privata, con decorrenza dal 1 luglio 1959, l'esercizio
dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di
carattere locale di cui all'art. 2.