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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale
approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1958, n. 956, sono apportate le seguenti modifiche:
1) Art. 2. - La definizione di centro abitato e' sostituita dalla
seguente: "centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed
aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale".
La definizione di corsia e' sostituita dalla seguente: "corsia una
suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per
permettere la circolazione di una fila di veicoli".
2) Art. 5. - Al titolo, le parole: "autoveicoli e motoveicoli" sono
sostituite dall'altra: "veicoli".
3) Art. 11. - Ai secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole:
"che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di
segnalazione".
Al terzo comma, al primo periodo, la parola: "urbani" e' soppressa.
Al terzo comma, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le
seguenti parole: "da parte dell'ente proprietario della, strada. Per
le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione e' data dal
concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente".
Al terzo comma, al secondo periodo, sono soppresse le seguenti
parole: "dall'ente proprietario della strada".
Al terzo comma, l'ultimo periodo e' soppresso.
Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente
comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non
devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine
della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di
duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i
segnali stessi. La distanza fra i cartelli sara' stabilita con
decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a
tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse
storico ed artistico, di concerto con il Ministro per la pubblica
istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza
delle curve, sulle rocce e pareti rocciose".
4) Art. 16. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli
agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la
marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che
provengono da una determinata direzione".
5) Art. 25. - Al secondo comma, le parole: "quindici quintali" sono
sostituite dalle altre: "venticinque quintali".
6) Art. 29. - Al primo comma - al termine della lettera e) - sono
aggiunte le seguenti parole: "ad esse si applicano i limiti di sagoma
e di peso, di cui all'ultimo comma dell'art. 25".
7) Art. 32. - Al primo comma, le parole: "metri 3,80" sono
sostituite dalle altre: "metri quattro".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse,
metri 7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o piu' assi; la lunghezza
totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18".
8) Art. 33. - Al quarto comma, le parole: "non puo' raggiungere"
sono sostituite dalle altre: "puo' raggiungere".
Al sesto comma, le parole: "80 quintali" sono sostituite dalle
altre: "100 quintali".
All'ultimo comma, dopo le parole: "che supera", sono aggiunte le
altre: "salvo quanto disposto all'articolo 121".
9) Art. 36. - Al primo comma, sono premesse le seguenti parole:
"Nei casi previsti dall'articolo 109, primo comma".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei
casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi
non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal
regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire
diecimila".
10) Art. 39. - E' sostituito dal seguente:
"I veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa
contenente la indicazione del proprietario, del comune di residenza,
della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per
quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno
carico consentito, nonche' della larghezza dei cerchioni.
La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse
non siano piu' chiaramente leggibili.
La fornitura delle targhe e' riservata al Ministero dei lavori
pubblici che le distribuisce tramite i comuni, i quali le consegnano
agli interessati completate delle indicazioni stabilite dal comma
primo. Per tale servizio l'interessato corrispondera' al comune la
somma di lire cento.
I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposite
registro del comune di residenza del proprietario.
I comuni possono stabilire, con deliberazione del Consiglio
comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione
animale in servizio pubblico, per il trasporto di persone.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della
targa prescritta e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire
ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del comma secondo ovvero quelle
adottate ai sensi del comma quinto e' punito con l'ammenda da lire
quattromila a lire diecimila.
Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a
trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e'
punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila
a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".
11) Art. 40. - Al primo comma, dopo le parole iniziali: "I
velocipedi debbono essere muniti", sono aggiunte le altre: "di
pneumatici nonche': ".
All'ultimo comma, dopo le parole: "con un velocipede", sono
aggiunte le altre: "senza pneumatici o".
12) Art. 44. - Al titolo, la parola: "veicoli" e' sostituita
dall'altra: "motoveicoli".
13) Art. 51. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a
pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono aver il posto di
guida a destra".
14) Art. 52. - Al secondo comma, le parole: "in conformita'
dell'articolo 54" sono sostituite dalle altre: "in conformita'
dell'articolo 53".
15) Art. 53. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma:
"Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un
motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc, l'omologazione e'
limitata al solo motore".
Al secondo comma, dopo le parole: "la fabbrica costruttrice dei
veicoli", sono aggiunte le altre: "o motori" e, dopo le parole:
"attestanti che il veicolo", le altre: "o il motore".
16) Art. 58. - Al terzo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "e
il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile
anteriore".
Al quarto comma, al secondo periodo, sono soppresse le parole:
"nonche' di rimorchio".
17) Art. 60. - Le parole: "15 giorni" sono sostituite dalle altre:
"trenta giorni".
18) Art. 63. - Al primo comma, sono soppresse le parole: "macchine
agricole".
Al secondo comma, le parole: "per sei mesi" sono sostituite dalle
altre: "per l'anno in corso".
19) Art. 64. - Al primo comma, sono soppresse le parole: "le
macchine agricole".
20) Art. 68. - All'ultimo comma, le parole: "fino a tre mesi" sono
sostituite dalle altre: "da uno a tre mesi".
21) Art. 69. - All'ultimo comma, dopo le parole:
"macchina agricola", e' aggiunta l'altra "eccezionale" e, dopo le
parole: "senza avere", sono aggiunte le altre: "con se'".
22) Art. 72. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 29, comma
primo, lettere a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di
peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per
circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato
rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova la azienda
agricola alla quale e' destinata la macchina agricola o l'impresa che
effettua lavorazioni meccanicoagrarie o che esercita la locazione di
macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il
certificato a colui che dichiari di tessere proprietario del veicolo
e sia titolare di detta azienda o impresa".
Dopo il settimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
"Sulle macchine agricole puo' essere consentito il trasporto, per
motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti a lavori
agricoli".
23) Art. 73. - Al primo comma, le parole da: "al pubblico registro
automobilistico" fino alla fine, sono sostituite dalle altre:
"all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale annota i
mutamenti sul certificato".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora la macchina agricola sia trasferita ad una azienda
agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di
locazione di macchine agricole che si trova in altra provincia,
l'immatricolazione deve essere rinnovata".
All'ultimo comma, le parole: "all'ente utenti motori agricoli" sono
sostituite dalle altre: "all'Ispettorato della motorizzazione
civile".
24) Art. 74. - Al quarto comma, le parole: "sostituito all'Ufficio
del pubblico registro automobilistico l'Ente utenti motori agricoli"
sono sostituite dalle altre: "all'Ispettorato della motorizzazione
civile".
25) Art. 75. - Al primo comma, dopo le parole: "degli articoli 66,
67 e 68", sono aggiunte le altre: "commi primo e terzo".
Al secondo comma, le parole: "dall'Ente utenti motori agricoli"
sono sostituite dalle altre: "dall'Ispettorato della motorizzazione
civile".
26) Art. 76: - Al primo comma, sono soppresse le parole: "escluse
quelle a vapore".
27) Art. 79. - Al primo comma, lettera b), la parola: "quindici" e'
sostituita dall'altra: "quattordici".
Al terzo comma, la parola: "trovano" e' sostituita dall'altra:
"trovino".
Il quarto comma e' soppresso.
28) Art. 80. - L'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Il titolare di patente di guida deve, nel termine di venti giorni,
comunicare alla Prefettura, nella cui circoscrizione si trova il
comune di residenza, il trasferimento di residenza perche' venga
annotato sulla patente".
29) Art. 81. - Al primo comma, la parola: "assoluta" e' soppressa.
Al primo comma, dopo le parole: "da un ispettore sanitario delle
Ferrovie dello Stato", sono aggiunte le altre: "o da un ispettore
medico del lavoro", e, dopo le parole: "da un medico militare", sono
aggiunte le altre: "o da un medico condotto".
Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma:
"Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si
fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che
non esistano i requisiti fisici e psichici".
30) Art. 82. - Al secondo comma, le parole: "indicate nell'articolo
1" sono sostituite dalle altre: "diffidate ai sensi dell'articolo 1".
Dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente comma:
"Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i
requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della
patente".
Al terzo comma, le parole: "il Ministro dell'interno" sono
sostituite dalle altre: "il Ministro per l'interno entro 60 giorni".
L'ultimo comma e' soppresso.
31) Art. 84. - Dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente comma:
"I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati, per la
responsabilita' civile dei danni derivanti dalla loro circolazione,
per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei
trasporti".
32) Art. 85. - Al secondo comma, le parole: "L'esame previsto dalle
lettere a), b), e c) e' sostenuto davanti ad un ingegnere
dell'Ispettorato della motorizzazione civile" sono sostituite dalle
altre: "L'esame previsto dalla lettera a) e' sostenuto davanti a un
tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile; quello previsto
dalle lettere b) e c) e' sostenuto davanti ad un ingegnere
dell'Ispettorato medesimo".
Al terzo comma, le parole: "puo' svolgersi", sono sostituite dalle
altre: "si svolge".
Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"L'esame previsto dalle lettere b) e c) non puo' essere sostenuto
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che risulti
che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati
nell'articolo 82, comma primo".
33) Art. 87. - Al secondo comma, le parole: "rispettivamente
elencate in precedenza nell'articolo 80" sono sostituite dalle altre:
"che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui
all'articolo 80".
34) Art. 88. - Al secondo comma, le parole: "minorati o mutilati
fisici" sono sostituite dalle altre: "mutuati o minorati fisici".
35) Art. 91. - E' sostituito dal seguente:
"La patente di guida e' sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata
quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi
dell'articolo 89.
La patente puo' essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate
ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da uno a tre mesi
quando il titolare sia incorso in piu' violazioni delle seguenti
norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di
estinzione dei relativi reati:
a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocita', salvo i
casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'articolo 103;
b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola
sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non
soggetto a pubblico passaggio;
c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con
precedenza ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con
precedenza, obbligo dia arrestarsi al crocevia e di dare la
precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale
obbligo;
d) divieto di sorpasso a destra o in prossimita' o in
corrispondenza delle curve o dei dossi o in altro caso di scarsa
visibilita';
e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di
autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia
un'antovettura, con autoarticolati o con autosnodati;
f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante
nell'incrocio con altri veicoli;
g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati
apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;
h) divieto di guidare in stato di ebbrezza;
i) divieto di circolare contromano in prossimita' o in
corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa
visibilita'.
Qualora piu' violazioni delle norme di comportamento indicate nel
precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la
sospensione della patente e' disposta da due a sei mesi.
La patente e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due
anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni
personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di
persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di
fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il
provvedimento di sospensione della patente e' comunicato dal
Prefetto, entro otto giorni, all'Autorita' giudiziaria inquirente.
Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a
mancare i motivi della sospensione, ne da' notizia al Prefetto, il
quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreche' essa non
sia stata disposta per altra causa.
Nel caso di condanna l'Autorita' giudiziaria dispone con la
sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei
casi di particolare gravita', la revoca. In tale ipotesi non puo'
essere rilasciata una nuova patente.
Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al
Prefetto, il quale revoca la sospensione, sempreche' essa non sia
stata disposta per altra causa.
I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai
commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato
della motorizzazione civile.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a
fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi
all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di
dare l'assistenza occorrente alla persona investita.
La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti
puo' essere subordinata a revisione ai termini dell'articolo 89.
La sospensione e' annotata sulla patente.
La patente e' revocata dal Prefetto:
1) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti;
2) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti
morali previsti dall'articolo 82, comma primo, ovvero non sia in
possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e
secondo, qualora, trattandosi di patente ad uso privato per
motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei
requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi
dell'articolo 89, risulti non piu' idoneo.
Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso
l'Autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da'
notizia al Prefetto.
Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro
per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai
sensi del comma secondo, decide entro 60 giorni, di concerto col
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno".
36) Art. 92. - Al secondo comma, alla lettera a), le parole: "commi
terzo e quarto" sono sostituite dalle altre: "comma terzo" e, alla
lettera b), le parole: "commi quarto e quinto" sono sostituite dalle
altre: "comma quinto".
Al secondo comma, alla lettera e), le parole: "di sospensione e di
revoca" sono sostituite dalle altre: "relativi alla sospensione e
alla revoca".
37) Art. 103. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nei centri abitati non si deve superare la velocita' di 50
chilometri all'ora, salva la facolta' dell'Ente proprietario della
strada di stabilire, in conformita' alle direttive del Ministero dei
lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada
appositamente segnalati".
Al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fuori dei centri abitati, e sempre in conformita' alle direttive del
Ministero dei lavori pubblici, gli Enti proprietari delle strade
possono stabilire limiti minimi e massimi di velocita'".
Al terzo, comma, al primo periodo, le parole: "75 quintali" sono
sostituite dalle altre: "80 quintali", le parole: "60 chilometri
all'ora" sono sostituite dalle altre: "70 chilometri all'ora" e le
parole: "50 chilometri all'ora" sono sostituite dalle altre: "60
chilometri all'ora"; al secondo periodo, le parole: "50 chilometri
all'ora" sono sostituite dalle altre: "60 chilometri all'ora".
Il penultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque supera i limiti massimi di velocita' di non oltre cinque
chilometri e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire
diecimila.
Chiunque supera i limiti massimi di velocita' di oltre cinque
chilometri e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire diecimila a lire quarantamila".
38) Art. 104. - Al penultimo comma, dopo le parole: "salvo diversa
segnalazione", sono aggiunte le altre: "rispettando la precedenza dei
veicoli provenienti dalla destra".
Al penultimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
"Chiunque circola contromano in prossimita' o in corrispondenza
delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita' e'
punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila".
All'ultimo comma, dopo le parole: "viola le", e' aggiunta la
parola: "altre".
39) Art. 106. - Al terzo comma, le parole: "diminuire la velocita'"
sono sostituite dalle altre: "non accelerare".
Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita'; e'
vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di
autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati e
autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o
tratti di strada in cui il divieto sia imposto da apposite
segnalazioni. Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di
strada a due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due
corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di
circolazione".
Il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque sorpassa a destra o in prossimita' o in corrispondenza
delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita' e
il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un
autosnodato che sorpassa, quando e' vietato, un autotreno, un
autoarticolato, un autosnodato o un autocarro, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila ai lire
cinquantamila".
40) Art. 107. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al
veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia
garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate
collisioni con il veicolo che precede".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli
autosnodati e gli autoarticolati in marcia non puo' essere inferiore
a 100 metri nelle strade o tratti di strada in cui il sorpasso e'
vietato".
41) Art. 109. - Al secondo comma, dopo la parola "velocipedi", sono
aggiunte le altre: "e dei ciclomotori".
42) Art. 110. - Al penultimo comma, le parole: "con l'arresto fino
a tre mesi e con l'ammenda da "lire diecimila a lire quarantamila"
sono sostituite; dalle altre: "con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila".
43) Art. 115. - Al quinto comma, alla lettera a), le parole: "e in
prossimita'" sono sostituite dalle altre: "o in prossimita'" e, alla
lettera d), le parole: "e in corrispondenza" sono sostituite dalle
altre: "o in corrispondenza".
44) Art. 117. - Al secondo comma, dopo le parole: "pericolo,
generico", sono aggiunte le altre: "di cui i veicoli devono essere
dotati".
Al secondo comma, dopo le parole: "a luce riflessa", sono aggiunte
le altre: "conforme alle caratteristiche che saranno stabilite dal
Ministero dei lavori pubblici".
45) Art. 121. - Al secondo comma, le parole: "in casi particolari
nei quali" sono sostituite dalle altre: "nei casi in cui".
Al secondo comma le parole: "della portata" sono sostituite dalle
altre: "del peso complessivo".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
avra' provveduto a riportare il carico nei limiti di legge".
46) Art. 124. - Al terzo comma, le parole: "a terra" sono
sostituite dalle altre: "da fermo".
Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus
adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui
sia, riconosciuto opportuno dai Ministero dei trasporti".
47) Art. 125. - Al primo comma, alla lettera d), sono aggiunte le
parole: "salvo casi di necessita'".
48) Art. 127. - Il titolo e' sostituito dal seguente: "documento di
viaggio".
Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli
autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano
percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un
documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei
conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo,
nonche' del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato
per un anno dalla data di emissione".
49) Art. 133. - Al penultimo comma, le parole: "rimanendo a
disposizione degli agenti di polizia giudiziaria presenti" sono
sostituite dalle altre: "mettendosi immediatamente a disposizione
degli agenti di polizia giudiziaria".
All'ultimo comma, dopo la parola: "arresto", e' aggiunta l'altra:
"preventivo".
50) Art. 134. - Al terzo comma, le parole: "tranne che sugli" sono
sostituite dalle altre: "al di fuori degli".
51) Art. 137. - Al secondo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei
commi primo e secondo dell'articolo 221 del Codice di procedura
penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia
municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal
Ministero dell'interno".
Al terzo comma, dopo le parole: "polizia giudiziaria", sono
aggiunte le altre "ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di
polizia municipale".
52) Art. 138. - I commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti:
"Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento noli avvenga
immediatamente, il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo di
versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla
contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.
Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per
la quale e' stabilita la sola pena della ammenda, quale ne sia il
massimo, il contravventore e' ammesso a pagare, entro quindici giorni
dalla contestazione e con le modalita' indicate nel precedente comma,
una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena
stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla
contestazione, il contravventore puo' provvedere al pagamento, con le
modalita' indicate nel secondo comma, di una somma corrispondente
alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti
norme per la contravvenzione commessa".
53) Art. 139. - Al secondo comma, le parole: "per meta' allo Stato
e per meta'" sono sostituite dalle altre: "per intero,
rispettivamente".
Al terzo comma, la seconda parte - da "possa essere destinata" alla
fine - e' sostituita dalle seguenti parole: "possa essere destinata a
studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale,
alla educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli
incidenti stradali, nonche' all'assistenza e alla previdenza della
polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui
all'articolo 137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con
deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento
spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo,
possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione
stradale".
54) Art. 141. - Al quinto comma, sono premesse le seguenti parole:
"Salvo, comunque, il disposto dell'articolo 162 del Codice penale".
55) Art. 145. - Al primo comma, dopo le parole: "le leggi 14
febbraio 1949, n. 85", sono aggiunte le altre: "24 dicembre 1950, n.
1165".
Al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne
che nel titolo I (eccettuati l'articolo 1, n. 7, 8 e 9 e l'articolo
2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'articolo 108 di detto
decreto rimane in vigore, salva, la nuova disposizione per la patente
di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui
diritti e spese sono complessivamente fissati in lire 150".
56) Art. 146. - Al primo comma, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle altre: "due anni".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I veicoli, di cui all'articolo 24, che superino le caratteristiche
ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del
regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data
stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei
ciclomotori".
Al quinto comma, le parole: "destinato al trasporto di persone sia
di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e fino"
sono sostituite dalle altre: "sia di peso complessivo a pieno carico
non superiore".
Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di
peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data di
entrata in vigore delle presenti norme, possono continuare a
circolare fino a cinque anni dopo la data stessa; inoltre, possono
essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione
denunciati ai Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme
e da questi accertati".
Al settimo comma, le parole: "sulla sagoma limite previste
dall'articolo 32" sono sostituite dalle altre: "sulla sagoma limite e
sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33".
All'ottavo comma, le parole: "40 quintali" sono sostituite dalle
altre: "70 quintali".
Al decimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
"L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i
filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo
sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento".
Al dodicesimo comma, sono soppresse le parole: "macchine agricole".
Al quattordicesimo comma, sono soppresse le parole: "e i rimorchi
agricoli".
Dopo il quattordicesimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
"Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme
le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del
certificato per macchine agricole ed immatricolate".
Al sedicesimo comma, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
altre: "due anni".
Al diciassettesimo comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle altre: "un anno".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le patenti di guida, per le quali alla data di entrata in vigore
delle presenti norme e' scaduto il periodo di validita',
continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento
prevista dal comma quindicesimo, in occasione della quale si
provvedera' anche alla conferma della validita'".
Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente comma:
"Le norme, di cui all'articolo 117, avranno effetto sei mesi dopo
la data di entrata in vigore del regolamento".