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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a
magistrato di Corte di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, non
oltre il 15 aprile.
Restano immutati il termine previsto nell'art. 1, quarto comma,
della legge 18 novembre 1952, n. 1794, e tutte le altre norme vigenti
in materia di promozione dei magistrati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA