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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a rimborsare
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante
dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che
rimpatriano temporaneamente.
La concessione sara' disposta con decreto del Ministro per i
trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base alla
facolta' prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre
1934, n. 1948, relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto
delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4
aprile 1935, n. 911.