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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I passaporti ordinari sono rilasciati e rinnovati agli emigranti,
in Italia e all'estero, con esenzione da qualsiasi diritto o tassa.
Con regolamento saranno stabilite le norme di attuazione della
presente legge.