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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti
gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio
1957, n. 652, e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia,
per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a
lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le
pensioni di guerra".
La lettera b) dell'art. 7 del testo unico predetto e' sostituita
dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un
solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".