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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 febbraio 1959 l'applicazione della imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui
minerali di mercurio e sui prodotti derivati, stabilite con
decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10
dicembre 1954, numero 1166, e' sospesa per tre anni.
Per lo stesso periodo di tempo rimangono sospese le norme del
decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10
dicembre 1954, n. 1166, che disciplinano la produzione ed il
commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.