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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi
riscossi in base alla tabella A - titolo I - allegata alla legge 26
settembre 1954, n. 869, e' prelevata l'aliquota del 5 per cento a
favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualita' fra il
personale provinciale delle imposte dirette.
Il predetto prelievo avra' inizio in coincidenza con il primo
riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e
compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA