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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del
Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, e' cosi' modificato:
"Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva
prevista nell'art. 686 del Codice deve depositarne copia nella
Cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi
procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 del Codice.
Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata la copia
della sentenza di convalida del sequestro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA