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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei riguardi dei direttori delle Ragionerie regionali dello Stato,
cessa di aver applicazione il disposto del quinto comma dell'art. 3
del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37,
concernente norme per la costituzione ed il funzionamento dei
Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
In dipendenza di quanto stabilito al precedente comma, il numero
dei posti di direttore di Ragioneria centrale di 2ยช classe o
direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi
centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato, di cui al
quadro 11 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 16, e' aumentato di diciassette unita'.