Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' sostituito dal
seguente:
"Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate
dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:
1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per
cento, per una durata di quattro anni;
2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma
occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi
comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la
ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos,
fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere
occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati;
nonche' prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e
per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal
contributo".